La tribunicia potestas di Augusto: contenuti e sistemi di computo.

PDFStampaE-mail

Notizie - Archivio
Scritto da Administrator | 07 Dicembre 2014

Valutazione attuale: / 4
ScarsoOttimo 

Attilio Mastino
La tribunicia potestas di Augusto:
contenuti e sistemi di computo

Le radici rivoluzionarie del potere di Augusto spiegano l’adozione da parte del princeps nel 23 a.C. della tribunicia potestas, tradizionale strumento dei populares nella lotta contro l’aristocrazia senatoria, espressione di una forma di patronato nei confronti della plebe urbana e dei provinciali che richiama esplicitamente il precedente Cesariano. Per Tacito la tribunicia potestas fu la formula inventata da Augusto per designare l’autorità suprema, summi fastigii vocabulum, con lo scopo di non assumere l’odiato titolo di re o di dittatore e di innalzarsi tuttavia con qualche appellativo al di sopra di tutti gli altri poteri e magistrati.

Cinquanta anni dopo, in occasione della seduta senatoria del 22 d.C. convocata per discutere la richiesta di Tiberio per l’attribuzione della tribunicia potestas al figlio Druso, designato come particeps imperii, Tacito infatti osserva (ann., III, 56):… potestatem tribuniciam Druso petebat. Id summi fastigii vocabulum Augustus repperit, ne regis aut dictatoris nomen adsumeret ac tamen appellatione aliqua cetera imperia praemineret, dove è chiaro che l’assunzione un contro-potere o un potere negativo specifico da parte di Augusto, poi di Tiberio e di Druso era finalizzato al controllo dei titolari delle antiche magistrature repubblicane ed era pienamente avvertito come di livello superiore e di grado più elevato sia per la qualità del potere sia per i contenuti e l’ambito della sfera di applicazione.

Tiberio si augurava nella lettera al Senato che gli dei volgessero i suoi disegni a vantaggio della res publica, ut consilia sua rei publicae prosperarent, e ricordava di esser stato chiamato lui stesso un tempo dal divo Augusto ad assumere quell’alta funzione, ipse quondam a divo Augusto ad capessendum hoc munus vocatus sit. Un munus che si sovrapponeva e in qualche modo coincideva con quel tribunato che per il Mommsen era stata la magistratura “più alta, più santa, più libera di tutte le magistrature repubblicane”.

Nella visione tacitiana il nomen di tribunus plebis ed il munus relativo (come dimenticare il virgiliano susceptum perfice munus di Aen. VI 629, adottato nel nuovo statuto dell’Università di Sassari ?) erano capaci di dare al principe una preminenza sugli altri imperia: per Tacito doveva passare dunque in secondo piano quell’imperium proconsulare maius et infinitum che per Dione Cassio LIII, 32, 5-6 costituì invece l’ossatura fondamentale del principato, venendo assegnato sempre nel 23 a.C. a distanza di 4 anni dalla solenne cerimonia nella quale Ottaviano aveva restituito al Senato ed al popolo romano gli eserciti, tà òpla, le province, tà éthne, le rendite pubbliche tàs te prosòdous e le leggi kaì toùs nòmous, ottenendo il potere assoluto e l’imperium decennale senza nome sulle province non pacificate, rinnovato puntualmente a tutte le scadenze  quinquennali. Ottenuto il titolo di Augusto, egli aveva assunto la cura e l’intera amministrazione degli affari della comunità, tén mén frontìda tén te prostasìan tõn koinõn pãsan (LIII, 12,1) perché se a parole lasciava al Senato ed al popolo romano la gestione della parte migliore dell’impero mentre il princeps si addossava le difficoltà ed i pericoli, di fatto – secondo il severo giudizio di Dione - il suo obiettivo era quello di non lasciare ai senatori la disponibilità degli eserciti e quindi di muovere guerra, in modo tale da poter avere solo lui delle legioni e mantenere ai propri ordini i soldati. Dione osserva che allo scadere del primo decennio gli vennero votati altri cinque anni, poi altri cinque, dopo i quali ancora dieci più altri dieci e, per la quinta volta, altri dieci anni, cosicché per successione di dieci anni in dieci anni giunse ad assumere il ruolo di monarca per tutta la vita, dià bìou autòn monarchésai.  Ed effettivamente nella Storia romana di Dione è possibile individuare la puntuale registrazione dell’imperium del 27 alle scadenze quinquennali o decennali, a differenza dell’imperium maius et infinitum del 23 che apparentemente fu assegnato a vita.

Appare subito evidente l’accostamento del rinnovo decennale dell’imperium del 27 al rinnovo annuale delle potestà tribunizie, assunte a vita come l’imperium proconsulare maius et infinuitum, a quanto pare da Augusto a partire da una data vicina al I luglio del 23, anche se Dione Cassio, nel discorso tra Agrippa e Mecenate, tenendo presente la situazione dell’età severiana, pensa ad un primo rinnovo col 10 dicembre, una data che sottolinea la ripresa delle tradizioni repubblicane voluta da Nerva, Traiano o più probabilmente Antonino Pio.  L’errore di Dione è evidentissimo ed è stata segnalata l’ambiguità di un potere vitalizio che però doveva essere rinnovato annualmente, per un rispetto formale della tradizione repubblicana: De Visscher osserva che la tribunicia potestas fu perpetua in quanto prerogativa personale del principe, annuale in quanto funzione pubblica. Dione presenta con queste parole il potere tribunizio degli imperatori: <<La così detta potestà tribunizia, è tè exousìa è demarchikè kalouméne (LIII, 17, 10).  che un tempo assumevano solo gli uomini di particolare prestigio, concede agli imperatori la facoltà di annullare le misure decise da un altro magistrato, nel caso in cui non l’approvino [dunque lo ius intercessionis], e l’inviolabilità della persona, [dunque la sacrosanctitas]; inoltre qualora appaia che subiscano un’ingiuria anche di lieve entità non solo in caso di aggressione fisica ma anche verbale, hanno il potere di mandare a morte senza processo l’aggressore con l’accusa di empietà>>.

Dione presenta poi la distinzione tra la magistratura di tribuno ed il potere tribunizio assegnato al princeps: <<Ma se da un lato gli imperatori ritengono che non sia giusto da parte loro rivestire la potestà tribunizia (tén dè dé dùnamin tén tõn demàrchon pàsan) per il semplice fatto che appartengono al patriziato, dall’altro tuttavia, ne assumono totalmente il potere, con le stesse funzioni di quando raggiunse la sua massima influenza>>.

Ottaviano in realtà apparteneva ad una famiglia equestre plebea, tanto che suo padre  C. Octavius C.f., C.n., C. pronepos, pater Augusti compare in una dedica postuma urbana come aedilis plebeianus (CIL VI 1311).  Divenuto patrizio dopo l’adozione da parte di Cesare e l’ingresso nella gens Iulia che si vantava di discendere da Iulo-Ascanio e da Venere Genitrice, Ottavio effettivamente non poté più aspirare a ricoprire il tribunato plebeo.

Fondamentale appare l’uso della titolatura tribunizia per stabilire la cronologia e fissare il computo degli anni dei singoli imperatori, un aspetto tecnico del problema che mi è caro ed al quale ho dedicato in passato vari studi soprattutto per l’età severiana: dice Dione che questo potere tribunizio viene utilizzato anche per fare il calcolo degli anni dal momento in cui è stato assunto l’impero, poiché gli imperatori la ricevono annualmente insieme ai tribuni regolarmente eletti, dunque il 10 dicembre di ogni anno.

Anche la potestà tribunicia viene inserita da Dione nel quadro dei poteri che Augusto  ha adottato assumendoli dalla res publica, ek tés demokratìas, mantenendoli sostanzialmente con le loro funzioni originarie, e di cui gli imperatori utilizzarono anche i nomi delle magistrature per dare l’apparenza di non mantenere il possesso di alcuna carica senza che fosse stata loro precedentemente concessa.

Più oltre Dione precisa che il Senato decretò ad Augusto nel 23 a.C. il tribunato a vita, dià bìou, e gli concesse l’autorità di portare davanti a qualsiasi seduta senatoriale qualunque questione egli desiderasse, anche quando non fosse in carica come console, dunque lo ius agendi cum senatu. Dopo aver illustrato i contenuti dell’imperium proconsulare assegnato contemporaneamente a vita, Dione precisa: <<da quel momento in poi sia Augusto sia gli imperatori che gli succedettero godettero per una sorta di autorità garantita dalla legge di esercitare il potere tribunizio insieme agli altri poteri: infatti il titolo di tribuno in sé non venne assunto né da Augusto né da alcun altro imperatore>> (32).

La potestà tribunicia fu dunque una creazione di Augusto, come suggerito dall’Hammond che per primo definì una gradualità ed una successione cronologica nelle attribuzioni e prerogative tribunicie di Augusto, seguito dal De Visscher e dal Last e più tardi dal De Francisci, dal Siber, dal Grant, dal De Martino e dal Guizzi.  Le fonti letterarie sulla cronologia e la natura giuridica del nuovo potere sono estremamente ampie, anche se discordanti tra loro, in particolare per quanto riguarda i contenuti della potestà tribunicia a partire dall’anno 36 fino ad arrivare al 23, anno in cui il principe iniziò formalmente a contare il suo potere anno per anno, anche se nelle iscrizioni non mancano errori o computi alternativi. Lo sviluppo del nuovo strumento di governo, alla base delle successive evoluzioni di età imperiale, appare particolarmente rallentato, anche per il rispetto formale che Ottaviano volle garantire alle tradizionali forme di potere. Dopo un ventennio di incertezza, fu solo l’esigenza di una profonda riforma sociale ed amministrativa a suggerire ed infine ad imporre il potere tribunizio come esclusivo e quello che meglio si adattava alla funzione nuova che Augusto ed i correggenti intendevano assumere al vertice dell’impero.

Il carattere rivoluzionario del potere tribunizio emerge anche da due passi di Appiano e Svetonio, che fanno intendere come già dall’anno 44, dunque proprio all’indomani dei disordini successivi alla morte di Cesare che costarono la vita al tribuno Elvio Cinna e durante i giochi funebri del dittatore, Ottaviano appena rientrato da Apollonia avesse individuato nel tribunato della plebe lo strumento per imporsi come capo di una fazione: dice Svetonio che per meglio assicurare la continuità dei suoi disegni, essendosi reso vacante il posto di uno dei tribuni della plebe per morte del titolare si presentò candidato, quantunque fosse patrizio e non ancora senatore (Aug. X, 3). Appiano (III,31) sostiene che Ottaviano fu frainteso perché in realtà proponeva un altro candidato: il popolo, ritenendo che egli effettivamente aspirasse a quella carica, ma non presentasse la sua candidatura per la giovane età, pensò di eleggerlo ugualmente tribuno con i suoi voti. Da ciò la preoccupazione dei senatori, timorosi che Ottaviano potesse chiamare in giudizio gli uccisori del padre, e l’ostilità del console Antonio, che diffidò Ottaviano ed addirittura annullò la convocazione dei comizi elettorali, accontentandosi dei nove tribuni rimasti per il resto dell’anno, mentre Ottaviano diffondeva il malcontento tra i soldati.

Fu comunque solo otto anni più tardi nel 36 o nel 35 che il problema della potestà tribunizia di Ottaviano fu posto con chiarezza per la prima volta. All’indomani della sconfitta di Sesto Pompeo a Nauloco e dopo la caduta in disgrazia del triumviro Lepido che mantenne il solo sacerdozio del pontificato massimo, Appiano (V, 132, 548 s.) afferma che Ottaviano dichiarò concluse le guerre civili e annunciò che avrebbe restituito al popolo l’intero governo quando Antonio fosse tornato dalla spedizione partica. In seguito a ciò i senatori per acclamazione lo elessero tribuno a vita, sollecitandolo con una magistratura perpetua a deporre la precedente, cioè il triumvirato. Si è fin qui ritenuto che non si sarebbe trattato di una legge approvata dal comizio tributo ma di un senatoconsulto, che a quanto pare avrebbe riguardato soltanto una componente del potere tribunizio, la sacrosanctitas:  siamo dopo l’ovatio concessa dal Senato ad Ottaviano il 13 novembre 36, quando il giovane pronunciò un importante discorso con il quale compiva una sorta di rendiconto completo del suo governo negli ultimi otto anni, partendo dall’anno 43. Da questo momento Ottaviano a differenza di Antonio, rinunciò progressivamente al titolo di triumviro, anche se è evidente che nel 36 a.C. egli non poteva ritenere possibile una restituzione pura e semplice della costituzione repubblicana, ma intendeva propagandisticamente guadagnarsi il favore di quelle correnti di opinione che suggerivano la fine dei poteri straordinari ed il ripristino dell’ordine e della legalità, proprio mentre l’immagine di Antonio era in crisi a causa dell’insuccesso in Armenia.

Si osservi innanzi tutto che in Appiano l’uso della parola demàrxos cioè tribuno è evidentemente inesatta; Ottaviano non accettò la carica di tribuno della plebe,  improponibile per un consolare come lui, ma solo alcuni dei poteri e delle funzioni: Orosio precisa ovans urbem ingressus ut in perpetuum tribuniciae potestatis esset a senatu decretum est, dove si noti la conferma che si tratta di una decisione del Senato per l’assegnazione della potestà tribunizia a vita ma non della magistratura di tribuno. Dal confronto tra le diverse versioni di Appiano ed Orosio, sarei piuttosto dell’opinione che la concessione del nuovo potere avvenne per plebiscito: la legge doveva contenere da un lato disposizioni intorno alla sacrosanctitas del princeps e dall’altro lato alla concessione a vita di una parte delle prerogative dei tribuni (come ad esempio la possibilità di occupare i sedili dei tribuni in senato e nei comizi), sulla base di un richiamo al precedente Cesariano, come supposto dal De Visscher, che ritiene inoltre che la lex de imperio Vespasiani potrebbe essere ricalcata sul modello augusteo.

Nelle RGDA del resto al cap. 10,1, ammesso che ci si riferisca al 36 a.C., si precisa, distinguendo i due momenti: et sacrosanctus in perpetuum ut essem et quoad viverem tribunicia potestas mihi esset, per legem sanctum est, dove si noti la sanctio comiziale.

La notizia di Appiano e di Orosio è stata accolta e giudicata esatta da alcuni studiosi, come Mommsen e Von Premerstein, che insistono nell’affermare che Ottaviano ebbe fin dal 36 la potestà tribunicia nella sua interezza, compresi gli onori, la sacrosanctitas ed il diritto di sedere sui seggi dei tribuni, prerogative alle quali avrebbe successivamente rinunciato nel 27. Tale posizione è ormai abbandonata e solo Grosso si colloca a metà strada tra le nuove ipotesi sulla gradualità progressiva dei poteri tribunizi di Ottaviano, basata sulla testimonianza di Dione Cassio e l’idea della pienezza dei poteri fin dal 36: nel 30 e nel 23 potrebbe allora esservi stata solo una conferma dei poteri posseduti già in precedenza.

Va osservato che una parte delle prerogative di cui Ottaviano godeva furono estese dopo il trionfo su Sesto Pompeo alla sorella Ottavia ed alla moglie Livia, per le quali furono erette statue e, scrive Dione, alle quali fu concesso il diritto di amministrare direttamente i propri beni nonché <<la sicurezza e l’inviolabilità di cui godevano di tribuni>> (49,38,1).  Iniziò allora quella mitizzazione della figura del principe associato al culto di Apollo e di Venere, che più tardi sarebbe sfociata nella nascita del culto di Roma e di Augusto ed in seguito nel culto imperiale.

Va esclusa una rinuncia ai poteri tribunizi che sarebbero stati offerti ad Ottaviano in cambio della rinuncia ai poteri triumvirali come è stato supposto sulla base di un’interpretazione letterale di un passo di Appiano: ammesso che Ottaviano non assunse nella sua interezza nel 36 l’insieme dei poteri, debbo rimandare al testo scritto per la discussione sulle altre tappe di un percorso che nel 30 dopo Azio mentre Ottaviano si trovava ancora in Egitto lo vide assumere  lo ius auxilii ferendi. Del resto Tacito registra un incremento dello ius tribunicium di Ottaviano dopo la morte di Antonio, come ammesso da De Martino e Syme: posito triumviri nomine, consulem se ferens et ad tuendam plebem tribunitio iure contentus (Ann. I, 2,1).  Dione precisa  che il Senato concedendo l’onore del trionfo sugli Egiziani stabilì una nuova era per la provincia dell’Egitto e attribuì ad Ottaviano il potere dei tribuni a vita, più precisamente il diritto di salvare tutti coloro che avrebbero invocato il suo aiuto dentro il pomerio e fuori Roma fino alla distanza di 7 stadi e mezzo, 1400 metri circa, il che non era concesso neppure ai tribuni ed il diritto di giudicare nei processi di appello, assieme ad altre funzioni giudiziarie. È dunque lo ius auxilii ferendi, che mette Ottaviano al di sopra degli altri magistrati forniti di imperium, per Tacito una potestas finalizzata ad tuendam plebem.

Non abbiamo conferma sicura del possesso da parte di Ottaviano del diritto di veto, lo ius intercessionis, prima del 23 e del diritto di convocare e presentare proposte in Senato e nei Comizi, lo ius agendi, anche se le funzioni giudiziarie richiamate da Dione potrebbero adombrare uno ius provocationis o di appello fin dal 30 a.C.  Anche in questo caso gli studiosi sono divisi e normalmente si ammette che lo ius agendi fu di fatto esercitato solo dopo il 23, con l’impressionante sviluppo dell’attività legislativa su iniziativa del principe e con l’impegno per la presentazione al comizio tributo di una serie di leges Iuliae, di cui non abbiamo traccia per il periodo precedente. Va tenuto presente che, con una tesi che non ha avuto seguito, alcuni studiosi (Kahrested ed Hohl) pensano ad una progressione nelle competenze territoriali del principe, con una estensione puramente geografica e spaziale: nel 36 tali competenze sarebbero state interne alla città di Roma, nel 30 leggermente allargate oltre il pomerio, nel 23 attribuite su tutto l’impero.

Il fatto che Ottaviano abbia rivestito ininterrottamente fino al 23 il consolato potrebbe spiegare la delimitazione iniziale dello ius tribunicium,  dal momento che per Cicerone il tribunato era nato fin dalle origini in opposizione al consolato, contra consularem imperium (de re p. II, 58), dunque la pienezza della tribunicia potestas non era compatibile con il consolato.  I tribuni erano il contraltare dei magistrati repubblicani e di conseguenza è ammissibile pensare che l’intera titolarità dei poteri tribunizi fu legalmente concessa solo dopo che Ottaviano nel giugno 23 rinunciò al consolato dopo lo scontro con il collega Terenzio Varrone Murena, anche se occasionalmente sarebbe tornato ad assumere il consolato in due occasioni nei 37 anni successivi.

L’anno decisivo ma certo non conclusivo per lo sviluppo della tribunicia potestas di Ottaviano fu dunque il 23 a.C., quando, vedendo la sua posizione particolarmente indebolita, Augusto rinunciò a metà anno al suo XI consolato, con una abdicatio registrata nei Fasti consolari capitolini in una data compresa tra il 14 giugno ed il 15 luglio 23: egli ottenne in cambio dal Senato e poi dal popolo riunito nel Comizio tributo la potestà tribunizia, il libero diritto di relatio in senato, l’imperium proconsulare libero dal vincolo del pomerium ed infinitum e superiore a quello dei governatori provinciali, in quanto maius. Dione Cassio così si esprime: <<per queste ragioni il Senato decretò ad Augusto il tribunato a vita, demàrchon te autòn dià bìou eìnai, e gli concesse l’autorità di portare davanti a qualsiasi seduta senatoriale qualunque questione egli desiderasse, anche quando non fosse in carica come console, inoltre gli permise di assumere l’imperium proconsulare a vita, in modo che non dovesse deporlo ogni volta che entrava nel pomerium per poi riassumerlo nuovamente ed infine gli attribuì anche un potere sulle province superiore a quello dei magistrati ordinari di stanza in quelle regioni>>.

La rinuncia al consolato non comportò dunque una riduzione ma semmai un ampliamento dei poteri precedenti, per cui va abbandonata l’interpretazione mommseniana che ci porterebbe ad ipotizzare che si sia passati da un potere tribunizio già posseduto a vita dal 36 a.C. ad un nuovo potere ancora a vita, ma rinnovato anno per anno. Pare necessario ammettere un nuovo potere ampliato anche dopo la rinuncia al consolato, con un rafforzamento della posizione del principe in quegli anni particolarmente compromessa, dopo il processo al proconsole della Macedonia Marco Primo accusato di aver attaccato gli Odrisii per ordine di Augusto. Primo fu allora condannato ed il suo difensore Varrone Murena console del 23 partecipò con Fannio Cepione ad una congiura, che si concluse con la condanna a morte dei congiurati. Infine una grave malattia portò Augusto sul letto di morte. Questi tre distinti avvenimenti indebolirono notevolmente la posizione del principe e segnarono un periodo di involuzione repressiva: finì per rendersi necessaria allora una radicale riforma, capace di stabilizzare una volta per tutte la posizione di Augusto.

Dione Cassio come si è visto afferma che due furono i pilastri del nuovo potere imperiale, la potestà tribunizia a vita o perpetua e l’imperium proconsulare, ma la prima, collocata a partire da Tiberio nella titolatura in prima posizione, rimanda certamente ad un potere civile, ereditato dai tribuni repubblicani e perciò rinnovato annualmente: dunque strumento propagandistico di democrazia ed espressione di una forma di garantismo costituzionale.

Dal IV capitolo delle RGDA sappiamo che al momento della morte (19 agosto del 14 d.C., duemila anni fa) Ottaviano era nel 37° anno della sua potestas tribunizia, consul fueram terdeciens cum scribebam haec et eram septimum et tricensimum tribuniciae potestatis, il che tornando indietro ci porta al 23 a.C., anno iniziale del computo. Anche Tacito conferma: continuata per septem et triginta annos tribunicia potestate, nomen imperatoris semel atque vicies partum aliaque honorum moltiplicata aut nova.

Le iscrizioni arrivano fino alla 37° potestà tribunizia, documentata col XIII consolato e la XX acclamazione (quest’ultima in rapporto ad una vittoria di Germanico del 14) in due sole iscrizioni, sull’arco del ponte di Rimini ed in una tabula di Emona in Pannonia (CIL XI 367 = ILS 113 e III 10768): la cronologia iniziale è definita attraverso il confronto tra il computo delle tribuniciae potestates di Augusto e quelle di Agrippa (che iniziano 5 anni dopo) e poi di Tiberio e dal rapporto con i consolati e con le acclamazioni imperiali. Anche le monete ci rimandano al 23 a.C., data dalla quale iniziano a comparire le serie con la titolatura di Augusto con la tribunicia potestas non iterata.

I colleghi di Augusto nella potestà tribunizia furono Agrippa e Tiberio, che ebbero concessioni di potere limitate da periodi quinquennali: Agrippa dal 26 giugno 18 (nella stessa ricorrenza di Augusto) e poi dal 13 a.C. Il secondo quinquennio fu interrotto dalla morte avvenuta durante la VI tribunicia potestas nel marzo 12 a.C. Nella laudatio funebre di Agrippa Augusto sottolineò l’onore delle concessioni quinquennali di potere tribunizio per il collega.

Più complicata è la cronologia delle potestà tribunizie di Tiberio, che vennero interrotte per quattro anni, in occasione dell’esilio di Rodi. La prima concessione per 5 anni è del 6 a.C.; la seconda concessione decorre dal 26 giugno del 4 d.C., in occasione dell’adozione del principe, per 10 anni. Una ulteriore concessione è infine del 13. Il numero raggiunto al momento della morte di Tiberio arriva a 38 tribuniciae potestates.  È stato sottolineato come l’associazione di Agrippa e di Tiberio al potere tribunizio di Augusto possa adombrare il progetto della fondazione di una vera e propria “monarchia ereditaria”, con l’accorgimento però che mentre il potere di Augusto era ormai vitalizio e non soggetto a rinnovi, quello invece dei candidati alla successione poteva essere rinnovato ogni cinque anni, nel senso che poteva anche non esserlo, come avvenne per Tiberio tra il I a.C. ed il 4 d.C. La mancata attribuzione dell’imperium proconsulare maius et infinitum all’erede suggerisce l’immagine propagandistica di un potere civile, espressione del consensus universorum, dunque della volontà popolare, rappresentata in età repubblicana dai tribuni plebis.  È la tribunicia potestas che esprime l’idea quasi di una delega del popolo riunito nel comizio tributo al principe, perché garantisse il rispetto degli antichi diritti e privilegi degli strati più bassi della popolazione. Appaiono viceversa messi in sordina i contenuti militari dell’imperium.

In sintesi si può concordare che nel 23 Ottaviano raggiunse la pienezza dello ius tribunicium articolato in ius intercessionis (diritto di veto sulle decisioni di alcuni organi della repubblica), ius coercitionis (possibilità di comminare pene), ius agendi cum plebe (capacità di convocare e difficilmente presiedere il comizio  tributo), ius auxilii ferendi plebi o populo (possibilità di rispondere alle richieste di aiuto da parte dei cittadini), ius agendi cum senatu (la possibilità di convocare e presiedere come princeps senatus il Senato), sacrosanctitas, attribuita per le RGDA per legem, in perpetuum.  Svincolato dal veto tribunizio, Augusto non si considerava collega dei tribuni, mentre ebbe due colleghi nella tribunicia potestas, come scrive nelle RGDA 6: quae tum per me geri senatus voluit, per tribuniciam potestatem perfeci, cuius potestatis conlegam et ipse ultro quinquens a senatu depoposci et accepi, dove si richiamano i due senatoconsulti relativi ad Agrippa ed i tre per Tiberio. Superiore ad entrambi per auctoritas, Augusto fornì ai successori il modello per associare i Cesari destinati all’impero.

Un allontanamento dalla costituzione repubblicana appare marcato dall’abbandono del  consolato, annunzio di un nuovo passo in avanti verso un maggior potere del principe: la tribunicia potestas rinnovata annualmente fu una forma nuova di potere, che aveva il vantaggio di poter garantire proprio per l’assenza di precedenti una posizione  di vertice per Augusto. Lo ius tribunicium di cui Ottaviano aveva goduto da oltre un decennio conteneva in realtà solo alcune prerogative personali puramente onorifiche, come la sacrosantità e il diritto di sedere nei banchi dei tribuni. Con la riforma cessava il contrasto tra il potere del console e quello del tribuno e il principe iniziava a rivestire un potere non fondato su una singola magistratura ma che appare originale per il carattere nuovo della funzione pubblica ricoperta: richiamandosi all’antica legalità repubblicana, di fatto Ottaviano la tradiva e la trasformava radicalmente.

Il 23 a.C. fu solo una tappa, per quanto decisiva, nella definizione del nuovo potere, che continuò ad arricchirsi di contenuti  fino alla morte di Augusto: nel 19 egli ottenne per Svetonio et morum legumque regimen aeque perpetuum, mentre Dione parla di una nomina del princeps ad epimeletés tõn tròpon, per cinque anni, con un rinnovo nel 12. Si tratterebbe della cura legum et morum del Monumento Ancyrano, dove Augusto precisa come l’offerta del senato prevedesse una nomina sine collega (solus crearer) con una  summa potestas perpetua, alla quale il principe contrappose la tribunicia potestas, attraverso la quale egli poté svolgere le funzioni che gli erano state delegate dal Senato e dal popolo. Rinunciando alla maxima potestas, in quanto contraria agli exempla mariorum, Augusto svolse un’intesa attività legislativa utilizzando le competenze di Agrippa collega nella tribunicia potestas:  l’ampliamento della sfera del suo potere tribunizio consentì allora ad Augusto di far approvare attraverso altrettanti plebisciti le sue leggi moralizzatici, la lex Iulia sumptuaria, la lex Iulia de adulteriis et de pudicitia, la lex Iulia de maritandis ordinibus, ecc.

È noto che il Mommsen ha sostenuto l’ipotesi, certamente interessante, secondo cui tutte le monete e le numerose iscrizioni nelle quali compare la tribunicia potestas, non iterata, cioè senza la numerazione per indicare il rinnovo, volessero alludere ai difficili compiti disimpegnati grazie al potere tribunizio, senza ricorrere ad un ufficio straordinario, soprattutto in materia di legislazione moralizzatrice della vita sociale. Rimangono evidenti le difficoltà di inquadramento cronologico, ma va osservato come le monete in esame siano provenienti in genere da emissioni ufficiali della zecca di Roma, mentre di norma le zecche provinciali portano l’iterazione della tribunicia potestas. Con ciò potrebbe immaginarsi dimostrata secondo il Grant la volontà propagandistica del princeps di segnalare esplicitamente l’uso della tribunicia potestas in sé e per sé, non iterata, per attuare provvedimenti legislativi specifici. Successivamente altre operazioni furono compiute da Augusto in forza della tribunicia potestas.

L’indirizzo tracciato da Augusto si trova esplicitato con i suoi successori: gli imperatori giulio claudii misero in sordina il titolo di proconsoli e preferirono utilizzate la potestà tribunicia, intesa propagandisticamente come strumento di tutela delle rivendicazioni popolari, che faceva del princeps il vero campione degli interessi rappresentati dai tribuni in età repubblicana. La tribunicia potestas dunque finisce per essere una vera e propria delega concessa dal popolo al principe, perché i diritti ed i privilegi degli strati più bassi della popolazione possano essere adeguatamente difesi. In questo senso, se la tribunicia potestas ha mantenuto l’espressione fondamentale della magistratura repubblicana, cioè quella della garanzia e della tutela dei cives, è anche vero che le mutate nuove condizioni politiche l’hanno via via trasformata al punto da sembrare quasi una creazione completamente originale del nuovo regime, che si sviluppò attraverso la combinazione di imperium e potere tribunizio.

Nel testo scritto mi soffermerò sulla documentazione epigrafica, numismatica e papirologica, che consente di accertare concordemente l’adozione di un solo computo, per quanto sia possibile ipotizzare una scelta propagandistica dietro le monete e le iscrizioni che hanno la tribunicia potestas non iterata.

Le iscrizioni datate con giorno mese ed anno consolare, il rapporto tra potestà tribunizie e consolati da una parte ed acclamazioni imperiali dall’altra, il computo raggiunto alla morte di Augusto, le monete del I anno, le monete datate con i nomi dei magistrati, il confronto con il computo di Agrippa e di Tiberio, concordano per l’avvio del computo dal 26 giugno 23, anche se si è pensato pure al 27 giugno, al I luglio, al I agosto ed al 10 dicembre: di qualche interesse è l’intervallo di 17 anni tra Augusto e Tiberio dal 6 al I a.C. e di 21 anni dal 4 d.C., con un dies imperii uguale o forse abbastanza vicino, 26 giugno per Agrippa e Tiberio, data considerata erroneamente come solstizio d’estate, che potrebbe essere collegato con la religione solare apollinea di Augusto.

Non può non osservarsi che occorrerà però arrivare alla lex de imperio Vespasiani per vedere definiti i contenuti della tribunicia potestas dopo l’età giulio-claudia: l’iscrizione scoperta da Cola di Rienzo conserva il testo di un senatoconsulto, anche se si tratta formalmente di una lex rogata con sanctio finale, evidentemente sottoposta all’approvazione formale dei comizi: in essa il nuovo imperatore si vede attribuire i poteri dei suoi predecessori, con una ratifica a posteriori degli atti precedenti all’approvazione comiziale che dà contenuto e sostanza alla titolatura imperiale. Il principe ottiene il riconoscimento di un’auctoritas che gli consente di convocare e riunire il Senato, stipulare accordi internazionali, estendere il pomerium, occuparsi dei culti. Gli viene riconosciuto il diritto di commendatio, di sostenere i propri candidati per le magistrature e cariche che abbiano potestas, imperium o cura. Gli viene infine riconosciuto un vero e proprio potere legislativo.  Vespasiano conterà i suoi anni tribunizi, che decorrono dal 21 dicembre 69 e dalla morte di Vitellio, retroattivamente a partire dall’acclamazione imperiale del I luglio 69, una ricorrenza vicina a quella di Augusto, senza tener conto del dies comitialis: acclamato in oriente, egli arrivò a Roma solo a dicembre e fece legalizzare retroattivamente le sue misure, come è possibile vedere attraverso la lex de imperio.

Il problema più controverso che riguarda le potestà tribunizie degli imperatori continuerà ad essere rappresentato dall’anno di inizio del computo e dalla data di rinnovo annuale. È impressionante il quadro della serie di computi alternativi ipotizzati dagli studiosi per spiegare le irregolarità che la documentazione epigrafica ed in parte quella numismatica presentano. Il materiale da esaminare è amplissimo e spiega il notevole numero di ipotesi di computi varianti proposti dagli studiosi soprattutto per alcuni imperatori. Questa situazione deve ovviamente suggerire la massima prudenza nella ricostruzione cronologica e nella definizione di nuovi computi: una verifica delle varie tesi non può prescindere dalla constatazione della fragilità della documentazione che possediamo. La presenza di banali errori, dovuti soprattutto alla trasmissione in provincia della titolatura ufficiale del principe, oltre ad essere attestata da una serie di esempi certissimi, è spiegabilissima se si pon mente alle difficoltà nelle comunicazioni, al numero estremamente elevato che la notizia di modifica della titolatura imperiale ogni anno doveva superare per raggiungere le diverse province, alla serie di funzionari attraverso le cui mani il nuovo nome ufficiale dell’imperatore doveva passare prima di giungere a destinazione. Anche se non si vogliono attribuire sempre ai lapicidi degli errori e delle distrazioni,  comunque possibili e talora anche sicuramente documentabili, è chiaro che le occasioni per il prodursi di errori, più o meno vistosi, erano infinite, come del resto è dimostrato dalla presenza di irregolarità simili per gruppi di iscrizioni dedicate in uno stesso periodo ed in una stessa località. Gli errori paleograficamente più spiegabili e più banali sono proprio quelli meno vistosi, i quali, per differire di poco dal compito ufficialmente adottato, sono invece paradossalmente entrati in blocco nella serie dei computi varianti ipotizzati da alcuni studiosi per alcuni imperatori.

Per restare alla documentazione epigrafica relativa ad Augusto che presenta alcune irregolarità, intanto possiamo osservare che ci rimangono alcune iscrizioni irregolari, che presentano errori e meno probabilmente tracce di un computo variante, che può essere ipotizzato sulla base di alcuni criteri che lo Snyder ha evidenziato per Caracalla, ma che possono essere applicati ad Augusto:

1- rapporto tra il numero delle potestà tribunizie attribuite all’imperatore dall’iscrizione e la datazione con giorno, mese ed anno consolare;

2-  rapporto tra la cifra delle potestà tribunizie e quella dei consolati e delle acclamazioni imperiali;

3- intervallo tra le potestà tribunizie di Augusto e quelle del correggente (Agrippa, Tiberio);

4- numero delle iterazioni raggiunto al momento della morte  dell’imperatore nel 14 d.C.

Nelle iscrizioni di Augusto la potestà tribunizia compare tra gli honores imperiali in genere dopo il pontificato massimo e prima delle acclamazioni in ablativo o in genitivo, seguita da un numerale ordinale. Secondo Lassère il computo delle potestà tribunizie incomincia con riferimento al dies comitialis, che si distingue in modo variabile dal dies imperii. Per Augusto non conosciamo il dies imperii, che potrebbe essere come il dies comitialis il 26 giugno o I luglio del 23 (non 33) a.C., dopo che Augusto rinunciò al suo   consolato.

Possiamo in questa sede tentare un primo elenco delle irregolarità relative alle tribunciae potestates di Augusto:

-       mancata iterazione su monete e iscrizioni successive alla prima potestà tribunicia (moltissime emissioni monetali, l'ultimo caso del 6 a.C., e almeno otto iscrizioni datate con anno consolare o comunque con titolatura successiva al primo anno).

-       numerazione di potestà tribunicie che contrasta con il titolo di pontifex maximus assunto dopo la morte di Agrippa (CIL X 6992, in realtà non con la X ma XII o XV potestà tribunicia).

-       mancata corrispondenza della numerazione delle potestà tribunicie con consolati e acclamazioni imperiali (elenco solo a titolo esemplificativo): CIL II 2703, 3827, 4686, 4868, 4920, 4922, 6215; III 6974, 14185, 14401 a,b,c, = ILS 5828;  V 3325; X 3827; XI 3567 = ILS 113; 6219 = ILS 104; XII 5667, 5671 = ILS 5817; AE 1890, 137; 1901, 85; 1902, 169; 1948, 8.

-       mancata corrispondenza della numerazione delle potestà tribunicie con la data consolare: CIL VI 30974 = ILS 92 del I gennaio 10 a.C. (XIII e non XIV potestà tribunicia).

-       contrasto delle potestà tribunicie col titolo di pater patriae assunto nel 2 a.C.: CIL II 2107 = ILS 96, X 931, XII 136; 5480-84; 5489, 5497 = ILS 100; 5500.

Tra i successori di Augusto, a parte Tiberio, si è citata la tribunicia potestas attribuita a Druso Minore nel marzo-aprile 22 a.C., fino alla morte del 14 settembre 23. Caligola rivestì la tribunicia potestas dal 18 marzo 37 al 24 gennaio 41, Claudio dal 25 gennaio 41 al 13 ottobre 54, giorno della morte nel XIV anno tribunizio. Nerone fu acclamato imperatore alla morte di Claudio il 13 ottobre 54, ma il dies comitialis viene dopo 53 giorni il 4 dicembre: alla morte, avvenuta il 9 luglio 68, era arrivato alla sua XIV tribunicia potestas Galba ebbe un’unica tribunicia potestas tra il 9 giugno 68 ed il 15 gennaio 69.  Otone ha come dies imperii il 15 gennaio, mentre assunse la potestà tribunicia 45 giorni dopo, dal momento che il dies comitialis è fissato al 28 febbraio (28 gennaio per Kienast). Per Vitellio le due date sono rispettivamente del 19 aprile e del 30 aprile del 69, con una distanza di soli 12 giorni. Si è già detto di Vespasiano per il quale dies imperii e dies comitialis coincidono, se la potestà tribunicia fu assunta lo stesso giorno dell’acclamazione da parte dell’esercito il I luglio del 69, forse nella ricorrenza del 93° anniversario del dies comitialis di Augusto.  Tito ebbe 11 tribuniciae potestates tra il I luglio 71, due anni dopo la nomina del padre, ed il 13 settembre 81, sommando 9 anni di co-reggenza. Domiziano lasciò passare 17 giorni tra il 14 settembre 81 dopo la morte di Tito ed il 30 settembre, data dell’assunzione del potere tribunizio. Alla morte il 18 settembre 86 era arrivato al suo XVI anno tribunizio.

Da un punto di vista cronologico e giuridico occorre distinguere l’acclamazione imperiale da parte dell’esercito nel dies imperii dalla ratifica senatoria con l’apposito senatoconsulto per l’attribuzione della tribunicia potestas e dell’imperium proconsulare e dall’approvazione comiziale (nel Campo Marzio) in occasione del dies comitialis, quando il principe riceveva formalmente i poteri ed i sacerdozi. A queste tre date se ne aggiunse nel corso del II secolo una quarta, quella del 10 dicembre, per sottolineare il collegamento con il collegio tribunizio, che effettivamente entrava in carica proprio il 10 dicembre. Per il Lassère si tratterebbe di una modifica introdotta non da Nerva o da Traiano  ma da Antonino Pio (ma immaginata già da Nerone, secondo lo Scheid), con un recondito significato politico, un richiamo all’entrata in carica dei tribuni della plebe già in età repubblicana.  Nella sostanza, il dies imperii avrebbe continuato a distinguersi per un numero variabile di giorni dal dies comitialis, che a partire dal secondo rinnovo sarebbe il 10 dicembre, ma in prima applicazione sarebbe stato variabile e vicino al dies imperii.

Dopo l’esperienza di Domiziano, Nerva avrebbe rinnovato le potestà tribunicie a partire dal 18 settembre 96, giorno della morte di Domiziano, ma nel suo terzo anno avrebbe modificato il computo a partire dal 10 dicembre 97. Traiano per il Kienast avrebbe rinnovato le tribuniciae potestates non il 28 ottobre ma il 10 dicembre. Lassère pensa che Traiano per ragioni che non ci sono note abbia accresciuto di due unità il numero delle sue potestà tribunicie, nell’autunno 98, quando sarebbe passato dalla I alla IIII: Le Roux ha espresso l’ipotesi che abbia voluto rafforzare i suoi legami con il suo padre adottivo Nerva riprendendo il suo computo, ma la questione rimane davvero oscura.

Per Adriano abbiamo un quadro più complesso perché la monetazione ignora il numero delle tribuniciae potestates: per i primi due anni una certa incoerenza sembra possa essere spiegata dalle circostanze della proclamazione in Cilicia l’11 agosto 117. Non se ne conosce però il dies comitialis e oltretutto la circostanza che il terzo consolato del 119 fu l’ultimo ricoperto non ci consente fino al 138 di fissare una cronologia certa. Il Kienast attribuisce anche ad Adriano il rinnovo al 10 dicembre, data dalla quale parte nel 136 il computo di L. Elio Cesare, morto il I gennaio 138.

Fu il Mattingly che sulla base della documentazione numismatica dimostrò che tale schema presentava ulteriori problemi e costringeva ad ipotizzare un’innovazione od una vera e propria riforma che sarebbe intervenuta nel 148 in occasione del 900 anniversario della fondazione di Roma e dell’adozione di M. Aurelio da parte di Antonino Pio: fino a quella data gli anni tribunizi sono calcolati a die in diem, il dies essendo quello dei comizi (Le Roux): con le eccezioni di Vespasiano, Traiano ed Adriano.

L’utilizzazione delle potestà tribunicie come strumento per definire una cronologia si sarebbe sviluppata soprattutto nell'età dei Severi e sarebbe continuata per tutto il III secolo fino a Diocleziano, ma sarebbe venuta meno progressivamente nel IV secolo: allora con Valentiniano II e Teodosio sarebbero cessate definitivamente le attestazioni.

Ultimo aggiornamento Domenica 07 Dicembre 2014 23:28

Multa venientis aevi populus ignota nobis sciet
multa saeculis tunc futuris,
cum memoria nostra exoleverit, reservantur:
pusilla res mundus est,
nisi in illo quod quaerat omnis mundus habeat.


Seneca, Questioni naturali , VII, 30, 5

Molte cose che noi ignoriamo saranno conosciute dalla generazione futura;
molte cose sono riservate a generazioni ancora più lontane nel tempo,
quando di noi anche il ricordo sarà svanito:
il mondo sarebbe una ben piccola cosa,
se l'umanità non vi trovasse materia per fare ricerche.

 18 visitatori online